giovedì 21 febbraio 2013
Bozza del nuovo Statuto.
INDICE
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art. 1 Il Comune p. 8
Art. 2 Territorio e Popolazione p. 9
Art. 3 Sede, Gonfalone, Stemma p. 11
Art. 4 Lo Statuto p. 12
Art. 5 I principi di azione p. 13
Art. 6 Funzioni p. 16
Art. 7 Servizi Sociali p. 16
Art. 8 Sviluppo economico p. 18
Art. 9 Assetto ed utilizzazione del territorio p. 19
Art. 10 I regolamenti p. 20
Art. 11 L’attività amministrativa p. 20
Art. 12 La programmazione p. 21
Art. 13 Informazione e Albo Pretorio p. 22
Art. 14 Consiglio Comunale dei Ragazzi p. 23
TITOLO II – L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I – ORGANI DI GOVERNO
Art. 15 Gli Organi di governo p. 23
CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 16 Articolazione interna del consiglio comunale p. 24
Art. 17 Il Presidente del Consiglio p. 24
Art. 18 L’Ufficio di Presidenza p. 26
Art. 19 I Gruppi consiliari p. 27
Art. 20 La Conferenza dei capigruppo p. 28
Art. 21 Le Commissioni consiliari permanenti p. 28
Art. 22 Le Commissioni speciali p. 29
Art. 23 Prima adunanza p. 31
CAPO III - I CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 24 Prerogative del Consigliere comunale p. 32
Art. 25 Cessazione dalla carica di Consigliere p. 33
Art. 26 Consigliere Anziano p. 35
Art. 27 Elezione e durata in carica p. 35
Art. 28 Ruolo e competenze generali p. 36
Art. 29 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo p. 36
Art. 30 Funzioni di controllo politico-amministrativo p. 38
Art. 31 Gli atti fondamentali p. 39
Art. 32 Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune p. 40
Art. 33 Adunanze e convocazione del Consiglio comunale p. 41
Art. 34 Ordine del giorno e avviso di convocazione p. 43
Art. 35 Numero legale per la validità delle sedute p. 43
Art. 36 Numero legale per la validità delle deliberazioni p. 44
Art. 37 Delle votazioni p. 44
Art. 38 Pubblicità delle sedute p. 44
Art. 39 Verbale delle sedute p. 45
Art. 40 Regolamento del Consiglio Comunale p. 45
CAPO IV – LA GIUNTA COMUNALE
Art. 41 Composizione della Giunta p. 46
Art. 42 Nomina degli Assessori p. 46
Art. 43 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco
e di Assessore p. 47
Art. 44 Anzianità degli Assessori p. 47
Art. 45 Durata in carica p. 47
Art. 46 Dimissioni degli Assessori p. 48
Art. 47 Revoca degli Assessori p. 48
Art. 48 Decadenza dalla carica di Assessore p. 49
Art. 49 Mozione di sfiducia p. 49
Art. 50 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco p. 50
Art. 51 Attribuzioni della Giunta p.51
Art. 52 Attività e funzionamento della Giunta p.53
Art. 53 Adunanze e deliberazioni p.54
Art. 54 Indennità p.55
CAPO V – IL SINDACO
Art. 55 Funzioni p. 55
Art. 56 Competenze in qualità di Capo dell’amministrazione p. 56
Art. 57 Attribuzioni in qualità di Ufficiale di Governo p. 58
Art. 58 Potere di ordinanza p. 59
Art. 59 Nomina e revoca dei rappresentanti del Comune p. 60
Art. 60 Deleghe p. 61
Art. 61 Giuramento e distintivo p. 61
Art. 62 Supplenza del Sindaco p. 62
TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DICONSULTAZIONE
CAPO I - PRINCIPI
Art. 63 Principi informatori dell'attività amministrativa p. 62
CAPO II – PARTECIPAZIONE POPOLARE
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 64 Partecipazione popolare p. 63
Art. 65 Associazionismo p. 63
Art. 66 Diritti delle Associazioni p. 64
Art. 67 Contributi alle Associazioni p. 64
Art. 68 Volontariato p. 65
CAPO III - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Art. 69 Consultazioni p. 66
Art. 70 Petizioni p. 66
Art. 71 Proposte p. 67
Art. 72 Referendum p. 68
Art. 73 Accesso agli atti p. 69
Art. 74 Diritto di informazione p. 70
Art. 75 Istanze p. 70
CAPO IV- PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Art.76 Diritto di intervento nei procedimenti p.71
Art.77 Procedimenti ad istanza di parte p.71
Art.78 Procedimenti a impulso di ufficio p.72
Art.79 Accordi – Recessi - Controversie p.72
Art.80 Limiti al diritto di partecipazione p.74
CAPO V – L’AZIONE POPOLARE
Art. 81 L’azione popolare p.74
TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 82 Strumenti associativi e di cooperazione p.75
Art. 83 Convenzioni p.75
Art. 84 Consorzi p.77
Art. 85 Unione dei Comuni p.78
Art. 86 Accordi di programma p.79
TITOLO V - COLLABORAZIONE E RAPPORTI
CON STATO, REGIONE E PROVINCIA
Art. 87 Rapporti con lo Stato p.80
Art. 88 Rapporti e collaborazione con la Regione p.80
Art. 89 Rapporti e collaborazione con la Provincia p.81
TITOLO VI - I SERVIZI PUBBLICI
Art. 90 I servizi pubblici comunali p.81
Art. 91 Le Aziende speciali p.82
Art. 92 Le Istituzioni p.83
TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE
CAPO I - UFFICI E PERSONALE
Art. 93 Principi e criteri direttivi p.85
Art. 94 Principi strutturali e organizzativi p.85
Art. 95 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi p.86
Art. 96 Il Segretario Generale p.88
Art. 97 Il Vice Segretario Generale p.89
Art. 98 La Dirigenza p.89
Art. 99 Funzioni dei Dirigenti p.90
Art. 100 Responsabilità dei Dirigenti p.94
Art. 101 Conferimento di incarichi dirigenziali p.94
Art. 102 Incarichi a contratto p.95
Art. 103 La Conferenza dei Dirigenti p.96
Art. 105 Ufficio di indirizzo e di controllo di staff p.97
Art. 106 Attività lavorativa esterna p.97
Art. 107 Controllo interno p.98
Art. 108 Responsabilità verso il comune p.99
Art. 109 Responsabilità verso terzi p.99
Art. 110 Responsabilità degli agenti contabili p.100
TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITA’
Art. 111 Ordinamento finanziario e contabile p.100
Art. 112 Attività finanziaria del Comune p.101
Art. 113 Beni comunali p.102
Art. 114 Gestione e conservazione del patrimonio p.102
Art. 115 La programmazione di bilancio p.103
Art. 116 Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti p.104
Art. 117 Le risorse per la gestione corrente p.105
Art. 118 Le risorse per gli investimenti p.105
Art. 119 Revisori dei conti p. 106
Art. 120 Il rendiconto della gestione p.107
Art. 121 Contratti p.108
Art. 122 Servizio di tesoreria e di riscossione delle entrate p.109
TITOLO IX
DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE
Art. 123 Adeguamento dell’ordinamento comunale alla
legislazione sopravvenuta p.109
Art. 124 Fonti di interpretazione e di applicazione delle
leggi e dei regolamenti p.110
Art. 125 Regolamento dei conflitti di competenza p.110
Art. 126 Norme finali p.111
Art. 127 Norma transitoria p.111
Art. 128 Entrata in vigore p.111
STATUTO DELLA CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art. 1
Il Comune
1. Il Comune di Francavilla Fontana è Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Puglia, con la Provincia di Brindisi, con gli altri Enti Locali e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale. Ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e favorisce la crescita integrale della persona umana ed il valore della solidarietà sociale in primo luogo verso i soggetti più deboli; promuove il progresso socio-culturale della propria comunità ispirando la propria azione al principio della pari opportunità.
2. E' ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà.
3. E' ripartizione territoriale della Repubblica e si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principo dell'autonomia degli Enti Locali.
4. E' dotato di autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell' ambito dello Statuto, dei propri regolamenti, delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. E' titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione in base il principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
6. Ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio della democrazia nella gestione degli interessi della comunità francavillese.
7. Esercita le funzioni mediante gli Organi, e secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
Art. 2
Territorio e Popolazione
1. Il territorio del Comune di Francavilla Fontana, esteso per Kmq. 175,20, è costituito dai terreni circoscritti dalle mappe catastali dal n. 7 al n. 214 confinanti:
a nord: Comune Ceglie Messapica - Comune Villa Castelli
a sud: Comune Manduria – Comune Sava – Comune San Marzano
ad est: Comune Latiano – Comune Oria – Comune Manduria -
ad ovest: Comune Villa Castelli – Comune Grottaglie
2. Comprende i seguenti rioni: Ascoli, Borgo Croce, Cappuccini, Casalvetere, Cavallerizza, Cretarossa, Graziosa, Lavaturo, Paludi, Peraro, Peschiera, Pozzi del carmine, Roccella, San Biagio, Sant’Eligio, S.Lorenzo, S.Salvatore, S.Sebastiano. Comprende le seguenti contrade dell’agro: Acqua salsa, Altavilla, Antonio (Santo), Appia caca cantoniera, Archi Vecchi, Arma di Trau, Ascoli, Bax, Bebùneficio, Bontempo, Bottari, Cadetto Inferiore, Cadetto Superiore, Cagnione, Calascione, Calò Nuovo, Calò Vecchio, Canali (S.Pietro), Candita (Santa), Caniglia, Cantagallo, Capece, Capitanessa, Capitolo, Capodosso, Cappuccini, Caprario, Carloto, Casalicchio, Casalino, Casalvetere, Casa resta, Case Vecchie, Caselli, Cavallerizza, Cavalli, Centorizzi, Chiarastella, Cicoria, Ciona, Cistonaro Piccolo, Cistonero Grange, Clemente (Masseria), Consolazione, Cornola, Cretarossa, Dell’Aglio (Paolo), Delle Grazie (Madonna), Del Prete, Difesa, Di Noi Inferiore (Carlo), Di Noi Superiore (Carlo), Donna Laura, Donnannella, Fasana, Fergola, Feudo Inferiore, Feudo Superiore, Fontanelle, Forachiello, Forago, Forleo Inferiore, Forelo Superiore, Fortuna (Masseria), Fumagalli, Fumega, Fusi, Giovannella, Girola, Giulio (Don), Granafè, Grappone, Graziosa, Guardiola, Iazzo Clemente, Immacolatella, Infrasca, Ingegna, La Franca, Laio, Lamalupa, La Morte, Lamendola (Pezza), Laura (Donna), Lavaturo, La Volpe, Lazzaretto, Livinio (Santo), Lo Barco, Lorenzo (San), Luca Piccolo (Don), Luca Grande (Don), Macchitella, Madonna dei Grani, Madomma delle Grazie, Mammamea, Maracciccappa, Masicchio, Masseria Nuova, Massimiano, Matroccolo, Mogavero, Monacelle, Monteciminiello, Montye La Conca, Montespilato, Monti, Monticello, Padalino, Padreterno, Padri, Padula, Pagliarone, Pallone, Palmarino, Palmo, Paludi, Panemolle, Pane e Passole, Pantano, Pantafole, Paritiello, Pendinelle, Peraro, Perito (Masseria), Pernicocca, Peschiera, Petrosa, Pezza Bionda, Pezza della Madonna, Pigna, Pozzi del C armine, Piscarano, Poggio Caroli, Poggio Quaglietta, Poggio Rizzo, Potente, Precettore, Pupini, Raganella, Reale, Rinalda, Roccella, Rosea, Salinari (Masseria), Santa Cecilia, Santa Croce inferiore, Santa croce Superiore, Schiavoncella, Sciaiani, Sentina (Pezza), Sierro (Masseria), Spadone (Campo Aeronautica Militare), Specchia Tarantina Piccola, Specchia Tarantina Grange, Spirito Santo, Termitone, Tiberito, Tibitone, Todaro (Santo), Torretta, Torricella, Tramarulo, Tredicina, Trentavagnuni, Visciglie, Vizzo, Zammarico.
3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante "referendum".
4. Il Comune esplica le proprie funzioni ed esercita l'attività amministrativa nell'ambito dei confini del proprio territorio, che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
5. All'interno del territorio di Francavilla Fontana non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e di scorie radioattive.
Art. 3
Sede, Gonfalone, Stemma
1. Il Comune di Francavilla Fontana si fregia del titolo di Città conferitogli in data 19 aprile 1788 con decreto dispaccio del Re delle due Sicilie.
2. La sede del Comune e dei suoi Organi è posta in Francavilla Fontana, nel Palazzo di Città in Via Municipio n. 4, Castello degli Imperiali.
3. Gli Organi del Comune possono eccezionalmente, per esigenze particolari, riunirsi in sedi diverse.
4. Elementi distintivi del Comune di Francavilla Fontana sono lo stemma e il gonfalone, così descritti:
STEMMA: "D'argento all'albero di ulivo con la chioma verde e con il tronco al naturale, nodrito a metà altezza nella campagna di verde, attraversante, la campagna caricata dalle lettere maiuscolo F e V, una a sinistra, l'altra a destra, di nero. Ornamenti esteriori di città”.
GONFALONE: "Drappo di colore verde riccamente ornato di ricami d'oro e con al centro lo stemma del Comune con la iscrizione centrata in oro “Città di Francavilla Fontana”. Le parti di metallo e i nastri saranno d'argento. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Cravatta e nastri tricolorati, dai colori nazionali, frangiati d'argento”.
5. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
6. E' espressamente vietata la riproduzione dello stemma e l'uso del gonfalone per fini politici.
Art. 4
Lo Statuto
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le stesse modalità si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Lo Statuto concorre a garantire la partecipazione libera e democratica dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune.
5. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statale e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità francavillese.
6. La legislazione in materia di ordinamento del Comune e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Art. 5
I principi di azione
1. Il Comune di Francavilla Fontana fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitino la realizzazione per una piena valorizzazione della identità e della dignità dei cittadini.
2. L'azione del Comune è rivolta ai componenti della propria comunità, comprese le persone che per ragioni di lavoro, di interesse e di studio siano, comunque, in rapporto con essa.
3. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
4. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine, il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante specifiche iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.
5. Favorisce l'affermazione di una città multietnica attraverso l'accoglienza, la promozione della tolleranza, la pratica dell'integrazione razziale, la particolare dignità delle diverse culture etniche e delle minoranze.
6. Il Comune promuove e favorisce in prospettiva federalista iniziative di pace e di collaborazione tra i popoli secondo i principi fondamentali della Carta Europea delle libertà locali approvata dagli Stati Generali dei Comuni e delle Regioni d'Europa.
7. Il Comune stringe gemellaggi e rapporti d'amicizia con Enti locali italiani e stranieri per far crescere la conoscenza e la solidarietà tra i popoli.
8. Nel rispetto dei precetti della normativa statale e regionale nonché nei limiti delle disponibilità di bilancio, il Comune concorre alle spese necessarie alla conservazione degli edifici adibiti al culto. Assume la realizzazione di interventi idonei a garantire l'esercizio della pratica religiosa in luogo pubblico.
9. Recupera, valorizza il proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale per promuovere la cultura e per rilanciare il turismo.
10. Riconosce, nel rispetto del pluralismo, le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati, sia a livello territoriale che di quartiere, orientando la propria azione politico - amministrativa alla promozione e valorizzazione degli organismi di partecipazione e cooperazione.
11. Favorisce democraticamente iniziative che mirano alla crescita intellettuale di tutte le forze sociali nel quadro del diritto alla cultura e delle relative esigenze, anche in riferimento ai mutamenti socio-culturali ed alla promozione umana e, quindi, all'innalzamento del livello di civiltà.
12. Nel rispetto dei principi costituzionali, riconosce la funzione e il ruolo dei sindacati maggiormente rappresentativi su scala nazionale, nonché le altre espressioni sindacali presenti territorialmente con le loro strutture.
13. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni si impegna, non solo sul piano giuridico formale, a concorrere nella realizzazione della piena parità di diritti e opportunità tra uomo e donna, promuovendo iniziative idonee a favorire il processo di emancipazione della donna sia nella coscienza che nella vita sociale.
14. Promuove la difesa dell'infanzia, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e la effettiva partecipazione alle attività della città dei disabili e degli anziani.
15. Adotta di propria iniziativa, ovvero per iniziativa popolare, nelle materie di competenza, Carte dei diritti e dei doveri dei cittadini.
Art. 6
Funzioni
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto ed utilizzazione del territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali, enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, di cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.
Art. 7
Servizi Sociali
1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.
2. Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, ai disabili ed agli indigenti.
3. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
4. Il Comune promuove la diffusione dello sport quale strumento di aggregazione sociale e di sviluppo della persona.
5. Favorisce l'attività di Enti ed organismi nei casi e con le modalità previste dal Regolamento.
6. Promuove la creazione di idonee strutture per l'esercizio di attività sportive e ricreative, assicurandone l'accesso ai cittadini, singoli ed associati, e regolamentandone l'utilizzo.
7. Concorre ad assicurare, con l'Azienda sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.
8. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione e alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico, psichico, relazionale ed ambientale della popolazione del Comune.
9. Concorre alla predisposizione degli strumenti per far fronte alle esigenze della protezione civile e dell'immigrazione.
10. Attua, secondo le modalità previste dalle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio e, in particolare, l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
11. Favorisce i collegamenti con le comunità di emigrati residenti all'estero.
12. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario. artistico, archeologico, monumentale ed ambientale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
Art. 8
Sviluppo economico
1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale, onde consentire la creazione di nuovi posti di lavoro.
2. Istituisce, regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.
3. Promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile.
4. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale, economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
5. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
6. Promuove lo sviluppo dell'artigianato locale, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
7. Collabora con la Regione e la Provincia per la qualificazione e lo sviluppo dell'agricoltura, dell'agro-industria e dell'agriturismo, quali attività economiche legate alla particolare vocazione del territorio; favorisce una migliore connessione delle fasi produttive e commerciali, attraverso opportuni interventi di carattere informativo, promozionale e infrastrutturale.
8. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.
9. Il Comune difende l'ambiente da ogni forma d'inquinamento, ne preserva e ne difende la qualità armonizzandola con le necessità di sviluppo della comunità.
Art. 9
Assetto ed utilizzazione del territorio
1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio, anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione di particolari fattori di inquinamento.
2. Garantisce che l'uso e l'assetto del territorio siano rivolti alla protezione della natura e dell'ambiente, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali, artigianali e commerciali.
3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.
4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale, capace di garantire la più ampia mobilità individuale e collettiva, conformemente a quanto previsto dalle leggi a carattere nazionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo, tenendo presenti le esigenze di salvaguardia dell'ambiente.
Art. 10
I regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio comunale adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento del Consiglio comunale e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la facoltà esclusiva di modificarli ed abrogarli.
3. I regolamenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. I regolamenti, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
5. I regolamenti sono norme giuridiche vincolanti per tutti gli organi del Comune e al Presidente del Consiglio, per quanto di competenza, spetta il controllo sulla loro corretta applicazione.
Art. 11
L'attività amministrativa
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Sono previsti principi, forme e strumenti idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, agevolando l'accesso alle istituzioni secondo le modalità previste dalla legge 7 Agosto 1990, n° 241, ed eventuali modificazioni ed integrazioni.
3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno portato alla relativa determinazione.
4. Ogni atto amministrativo ha tempi certi, stabiliti dal regolamento; l'inosservanza di questi comporta, nei casi più gravi, responsabilità dell' Amministrazione e dei funzionari responsabili del procedimento, con diritto al risarcimento del danno anche per gli interessi lesi, pubblici e privati.
Art. 12
La programmazione
1. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale; su questa base fissa la propria azione mediante progetti, piani generali e settoriali, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.
2. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.
Art. 13
Informazione e Albo Pretorio
1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione a beneficio delle categorie produttive, nonché delle fasce giovanili e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
2. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
3. E' istituito un bollettino di informazione comunale da pubblicare periodicamente anche in via telematica. .
4. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione ed informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.
5. Nella sede comunale è previsto l'Albo Pretorio on-line per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Art.14
Consiglio comunale dei ragazzi
1. II Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, assistenza ai giovani e agli anziani, diritti dell'infanzia e rapporti con l'UNICEF, rapporti con l'associazionismo.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinati dall’apposito regolamento.
TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
ORGANI DI GOVERNO
Art. 15
Gli Organi di governo
1. Sono Organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Agli Organi di governo é affidata la rappresentanza democratica della comunità locale e la realizzazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nell'ambito della legge.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 16
Articolazione interna del consiglio comunale
1. Sono organi interni del Consiglio comunale:
a) Il Presidente
b) L’Ufficio di Presidenza
c) I Gruppi consiliari
d) Le Commissioni consiliari consultive e permanenti, speciali, d’indagine e d’inchiesta.
Art. 17
Il Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale;
b) tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato a tutti i consiglieri comunali;
c) insedia le Commissioni e ne verifica il buon andamento;
d) garantisce il rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio, con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni;
e) convoca il Consiglio fissando la data e l’ordine del giorno, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo consiliari;
f) riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni, con preavviso di almeno 24 ore, quando il Sindaco rappresenta, motivando, la particolare urgenza della trattazione;
g) riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
h) sottoscrive con il Segretario generale, i verbali e gli estratti delle deliberazioni;
i) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
j) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio comunale;
k) sovrintende all’autonomia finanziaria del Consiglio comunale nell’ambito degli stanziamenti di bilancio;
l) assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
m) esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale, avvalendosi degli uffici comunali deputati. Rappresenta il Comune in celebrazioni, cerimonie, manifestazioni pubbliche in genere, su delega del Sindaco;
n) assicura adeguata e preventiva informazione alla cittadinanza sulle questioni sottoposte al Consiglio, nonché sull’attività amministrativa svolta dall’Organo;
2. la carica di Presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quella di capogruppo consiliare, fatta eccezione per i gruppi consiliari composti da un solo consigliere;
3. l’esercizio dei poteri del Presidente del Consiglio è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
Art. 18
L’Ufficio di presidenza
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio comunale è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente e dal consigliere segretario.
2. Il Consiglio Comunale, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge il Presidente con votazione segreta a maggioranza del 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza dei 2/3 richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una seconda votazione per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due Consiglieri più votati e risulta eletto chi raccoglie il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.
3. Il Consiglio comunale elegge, nel suo seno, un Vice Presidente con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due Consiglieri più votati e risulta eletto chi raccoglie più voti o, in caso di parità, il più anziano d'età.
4. Con le stesse modalità di cui al comma precedente viene eletto il consigliere segretario.
5. Nei confronti del Presidente e del Vice presidente del Consiglio comunale può essere proposta, anche cumulativamente, mozione di sfiducia motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri comunali. La proposta deve essere sottoposta a votazione nella prima seduta utile del Consiglio comunale; se approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comporta la decadenza dalla carica.
6. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio:
a) coopera con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni;
b) cura l’amministrazione dei servizi, attrezzature e risorse finanziarie assegnati ai consiglieri comunali;
c) cura i rapporti con i gruppi consiliari assicurandone il funzionamento nei termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale.
7. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede idonee forme di informazione interna sugli atti dell’Ufficio di Presidenza.
8. Il Regolamento di cui al precedente comma disciplinerà gli atti presidenziali e le forme della loro attuazione.
Art. 19
I Gruppi consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi. La composizione dei gruppi è disciplinata dal regolamento del Consiglio comunale.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, strutture e mezzi idonei alle loro esigenze, in ragione della rispettiva consistenza numerica. L’individuazione delle strutture, del personale e dei mezzi ritenuti idonei viene disposta dalla Giunta comunale, previo parere obbligatorio della Conferenza dei capigruppo entro 60 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale.
Art. 20
La Conferenza dei capigruppo
1. La conferenza dei Capigruppo consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
Ad essa compete:
a) di esprimere parere su ogni questione sottoposta dal Presidente del Consiglio ed, in particolare, su quelle riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune;
b) di coadiuvare il Presidente del Consiglio nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
2. La conferenza dei Capigruppo consiliari può essere convocata dal Sindaco per essere sentita su questioni di particolare rilevanza per gli interessi della comunità locale in relazione alle funzioni istituzionali del Comune.
3. Il Presidente è tenuto sulla base di richiesta motivata, convocare la Conferenza dei Capigruppo se richiesta almeno da due terzi dei Capigruppo e su materie che attengono la competenza del Consiglio Comunale.
Art. 21
Le Commissioni consiliari permanenti
1. Sono istituite, in seno al Consiglio comunale, Commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo e consultive.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, la loro competenza per materia, il sistema di nomina, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed Aziende dipendenti, nonché di esperti, membri di Associazioni, Enti ed Istituzioni.
5. Il Sindaco, gli Assessori e i Capigruppo consiliari hanno diritto di partecipazione ai lavori delle Commissioni permanenti senza diritto di voto.
6. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano le deliberazioni di competenza della Giunta che questa intenda sottoporre al loro parere.
7. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
8. Ai membri delle Commissioni consiliari permanenti e della Conferenza dei capigruppo spettano le indennità di presenza, di missione e di rimborso spese nelle misure previste dalla legge.
Art. 22
Le Commissioni speciali
1. Il Consiglio comunale può istituire, nel proprio seno, anche su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, Commissioni speciali per svolgere:
a) indagini sulle attività dell' Amministrazione;
b) inchieste su atti e fatti posti in essere dall' Amministrazione;
c) istruttorie, studio e proposte su questioni di particolare e rilevante importanza per l'Amministrazione comunale.
2. La deliberazione consiliare istitutiva stabilisce la composizione della Commissione, assicurando, comunque, il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. L'istituzione é deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, mentre la nomina dei membri sarà effettuata secondo le modalità previste dal Regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dell'art.101 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570. Le commissioni sono legittimate ad acquisire testimonianze, informazioni, atti e documenti utili per l'esercizio delle loro funzioni.
5. La Presidenza delle Commissioni, di cui al punto a) e b) del comma 1 del presente articolo, è garantita in favore della minoranza.
6. Ai membri delle Commissioni speciali spettano le indennità di presenza, di missione e di rimborso spese previste per i membri delle Commissioni permanenti.
Art. 23
Prima adunanza
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
2. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente e del Vice presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti e procede alle operazioni di convalida sulla base di una proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio del Segretario Generale, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per le validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 35 e 36 dello Statuto.
6. Non si fa luogo all’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.
CAPO III
I CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 24
Prerogative del Consigliere comunale
1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita la propria funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Il Consigliere entra in carica al momento della sua proclamazione. In caso di subentro, il surrogante partecipa ai lavori del Consiglio, immediatamente, a seguito dell’adozione della delibera di surroga e convalida.
3. Esercita il diritto di iniziativa deliberativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono disciplinati dal regolamento.
6. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali fa parte. L'assenza dalla seduta deve essere giustificata a termini del Regolamento del Consiglio comunale.
7. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. Al Consigliere è assicurata l'assistenza processuale, civile e penale in ogni grado, in conseguenza di fatti ed atti connessi nell'espletamento delle proprie funzioni, eccetto il conflitto di interessi con il Comune.
9. Al Consigliere spettano il gettone di presenza, le indennità di missione e di rimborso spese forzose, nelle misure previste dalla legge.
10. Il Consigliere comunale, all'inizio del mandato, è tenuto a rendere nota la propria situazione patrimoniale e reddituale ed a trasmettere al Sindaco copia della dichiarazione annuale dei redditi. Di tali atti viene data idonea forma di pubblicità.
11. Al fine di tutelare l'onorabilità di ogni componente del Consiglio e di garantire rapporti e relazioni ispirati alla correttezza e all'etica, ogni Consigliere comunale ha diritto di richiedere un giudizio ad un apposito giuri d'onore, qualora ritenga offesa la sua onorabilità da fatti accaduti o dichiarazioni espresse nelle sedute del Consiglio comunale. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina la composizione e il funzionamento del giuri d'onore.
Art. 25
Cessazione dalla carica di Consigliere
1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio decadono dalla carica. A tale riguardo il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del provvedimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci, secondo le previsioni e le procedure dell’art. 38, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. La surrogazione deve avvenire, entro e non oltre 10 giorni, con deliberazione del Consiglio.
6. Non si fa luogo alla surrogazione quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, a norma dell’art. 141 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell’art. 45, secondo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza del Consigliere sospeso, il Consiglio procede alla surrogazione.
Art. 26
Consigliere Anziano
1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 73 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri, ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.
2. Il Consigliere anziano, oltre a svolgere le incombenze previste dalla legge e dallo Statuto, assume la Presidenza del Consiglio comunale quando siano assenti o impediti il Presidente ed il Vice Presidente.
Art. 27
Elezione e durata in carica
1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2. La durata in carica dei Consiglieri, il loro numero e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 28
Ruolo e competenze generali
1. Il Consiglio comunale, espressione diretta della rappresentanza della comunità locale che lo elegge, é depositario della potestà statutaria, regolamentare ed organizzatoria connessa all'autonomia del Comune.
2. Il Consiglio individua e interpreta i bisogni e gli interessi generali della comunità.
3. Svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica su tutta l'attività del Comune, in relazione agli obiettivi programmati ed ai risultati conseguiti.
4. Esplica le sue funzioni con atti fondamentali, riferiti agli interessi della comunità.
5. Assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, nonché gli istituti della partecipazione con strumenti di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
6. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
Art. 29
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
1. Il Consiglio comunale definisce la programmazione generale dell'Ente e ne adotta gli atti fondamentali, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti di decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che definiscono i piani di investimento;
d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
2. Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento programmatico ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'organizzazione.
3. Il Consiglio può esprimere direttive alla Giunta perché adotti provvedimenti ritenuti necessari dai Revisori dei conti per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati negli Enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
5. Il Consiglio può prendere iniziative, adottare risoluzioni, mozioni e ordini del giorno per esprimere sensibilità ed orientamenti presenti in città su temi ed avvenimenti di rilievo locale, ma anche nazionale ed internazionale.
Art. 30
Funzioni di controllo politico-amministrativo
1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti per le attività:
a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti. A tale scopo il Presidente del Consiglio comunale assicura adeguata informazione al Consiglio comunale.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo é esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. E' istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire i risultati più elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.
4. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Presidente del Consiglio, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta ed al Collegio dei revisori dei conti, dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.
5. Nella funzione di controllo e di indirizzo, il Consiglio comunale si avvale della collaborazione del Collegio dei revisori dei conti, che si manifesta con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.
6. Nell'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo, il Consiglio si esprime con voto:
- in merito alle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, così come proposte dal Sindaco;
- in merito alla verifica, in sede di bilancio consuntivo, dell'attuazione delle linee programmatiche da parte dell'esecutivo, sulla base di una relazione proposta dal Sindaco.
7. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile nell’ambito dello stanziamento del bilancio comunale. Esso si avvale di un’apposita struttura organizzativa, l’Ufficio del Consiglio comunale, secondo la disciplina fissata dal Regolamento del Consiglio comunale. Nel bilancio di previsione dovranno essere previsti stanziamenti concernenti le risorse finanziarie la cui articolazione, in sede preventiva, dovrà essere contenuta nel piano esecutivo di gestione.
Art. 31
Gli atti fondamentali
1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva, oltre che per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art.42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, per i provvedimenti ad esso attribuiti da altre disposizioni della legge suddetta, da leggi ad essa successive, nonché per quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e/o decadenza dei Consiglieri comunali ed alla loro surroga.
Art. 32
Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune
1. Spetta al Consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, di competenza del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, società, aziende, organismi ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Qualora il Consiglio comunale non provveda alla definizione degli indirizzi, di cui al comma precedente, entro 45 giorni dal suo insediamento, il Sindaco è legittimato ad effettuare le nomine di propria competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 59, secondo comma, del presente Statuto.
3. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, di competenza del Consiglio comunale medesimo, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco le sottopone alla Conferenza dei capi gruppo consiliari, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.
4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di sua competenza, di cui ai precedenti commi, in seduta pubblica e con la votazione a scrutinio segreto, osservando le modalità stabilite dal regolamento per assicurare la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, laddove prevista, entro i termini di cui al secondo comma dell'art. 59 del presente Statuto.
5. In ogni caso, i rappresentanti nominati dal Comune durano in carica quanto l'organo che li ha rispettivamente nominati. Cessano comunque dalla carica con il rinnovo dell'organo che li ha eletti, fatto salvo il regime di "prorogatio" nei limiti previsti dalle vigenti leggi.
6. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia, con le modalità stabilite dal successivo art.49 del presente Statuto.
7. La revoca di amministratori di Aziende speciali e di Istituzioni può essere disposta dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco.
Art. 33
Adunanze e convocazione del Consiglio comunale
1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza e degli argomenti da trattare, sentita la conferenza dei capigruppo. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
2. Le adunanze del Consiglio hanno carattere ordinario, straordinario e d'urgenza.
3. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali devono essere discusse le proposte inerenti le linee programmatiche del mandato, il bilancio di previsione la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio e i rendiconti della gestione.
4. Sono considerate straordinari le sedute convocate in ogni altra ipotesi e quelle richieste dal Sindaco o da parte di un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi, l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del Comune.
5. Sono considerate d'urgenza le sedute quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza con preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggiornaza dei consiglieri presenti.
6. In ogni caso il Consiglio si riunisce:
a. Almeno tre volte all’anno, per l’approvazione del rendiconto della gestione, per effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio e per l’approvazione del bilancio annuale di previsione e dei relativi documenti ad esso allegati;
b. Secondo le previsioni del regolamento per la presentazione e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
c. Entro trenta giorni dalla presentazione delle mozioni, che dovranno essere inserite nell’ordine del giorno di una seduta consiliare.
7. Può altresì riunirsi in seduta solenne per dare particolare rilievo al contenuto della seduta stessa.
Art. 34
Ordine del giorno e avviso di convocazione
1. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente del Consiglio, secondo le norme del regolamento e sentita la conferenza dei capigruppo.
2. L’avviso di convocazione, con allegato l’ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, ovvero per posta elettronica, secondo le norme stabilite dal regolamento, nei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni prima nei casi di adunanza ordinaria;
b) almeno tre giorni prima nei casi di adunanza straordinaria;
c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza.
3. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
Art. 35
Numero legale per la validità delle sedute
1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune computando, a tal fine, il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione é sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno “un terzo”.
3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una prima andata deserta per mancanza del numero legale.
4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dal precedente articolo 34 e non intervenga alla seduta la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Art. 36
Numero legale per la validità delle deliberazioni
1. Nessuna deliberazione é valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 37
Delle votazioni
1. Le votazioni hanno luogo, di regola, con voto palese.
2. Il regolamento può stabilire i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
Art. 38
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. …
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
Art. 39
Verbale delle sedute
1. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con il compito di assicurare, anche con l'ausilio di dipendenti da lui designati, la stesura del processo verbale della seduta e rendere pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal Presidente, dal Sindaco e dai Consiglieri.
2. Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del Consiglio, é redatto processo verbale della deliberazione secondo modalità stabilite dal regolamento, sottoscritto dal Presidente della seduta, dal Consigliere anziano, dal Segretario generale e dal funzionario che ha curato la stesura del processo verbale. Nel verbale devono essere indicati i nomi dei Consiglieri presenti, di quelli intervenuti nella discussione e di quelli astenutisi dalla votazione, nonché i voti favorevoli e quelli contrari.
3. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 40
Regolamento del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale é dotato di autonomia funzionale e organizzativa, nonché finanziaria, in conformità al dettato dell’art. 30, comma 7, del presente Statuto. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa procedura é richiesta per le modificazioni del regolamento.
CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 41
Composizione della Giunta
1. La Giunta comunale é composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati con arrotondamento all'unità immediatamente superiore, computando a tal fine il Sindaco.
Art. 42
Nomina degli Assessori
1. Il Sindaco nomina con proprio atto gli Assessori, conferendo ad uno di essi le attribuzioni di Vice Sindaco, secondo le modalità previste per legge.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, avendo cura di tenere in considerazione l'opportunità della presenza dei due sessi.
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e possono relazionare sui provvedimenti da loro proposti.
Art. 43
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore della rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto della accettazione della nomina ad Assessore ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista, come previsto dalla legge vigente in materia e successive modifiche ed integrazioni.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.
4. Non possono essere nominati Assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
Art. 44
Anzianità degli Assessori
1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine di precedenza nella lista dei nominati, comunicata al Consiglio da parte del Sindaco.
2. L'Assessore comunale nominato straordinariamente in sostituzione di un altro non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pregiudizio degli Assessori comunali in carica.
Art. 45
Durata in carica
1. La Giunta dura in carica quanto il Consiglio ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento della nuova Giunta.
2. Nella ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume temporaneamente le funzioni o incarica altro Assessore, dandone comunicazione al Consiglio.
3. Nell'ipotesi di dimissioni, rinuncia, decadenza, sospensione o decesso di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione entro 10 giorni dall'evento che ha determinato la cessazione o sospensione dalla carica, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nuova nomina;
4. Per la sostituzione degli assessori si osservano le disposizioni di cui all’art. 42, secondo comma, del presente Statuto.
Art. 46
Dimissioni degli Assessori
1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco ed acquisite al protocollo generale del Comune.
2. Il Sindaco provvede alla sostituzione dell'Assessore o degli Assessori dimissionari entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nomina.
3. Per la sostituzione degli Assessori dimissionari si osservano le disposizioni di cui all'art. 42, secondo comma, del presente Statuto.
Art. 47
Revoca degli Assessori
1. Il Sindaco può, in ogni momento e con atto motivato, revocare uno o più Assessori, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione e dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la revoca.
2. Per la sostituzione dell'Assessore revocato si applicano le disposizioni di cui all'art. 42, secondo comma, dello Statuto.
Art. 48
Decadenza dalla carica di Assessore
1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per una delle cause previste dalla legge.
2. In caso di decadenza dalla carica di uno o più Assessori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione entro dieci giorni dalla pronuncia della decadenza, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile dopo la nomina.
3. Per la sostituzione degli Assessori decaduti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 42, secondo comma, dello Statuto.
Art. 49
Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale e con voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno “un terzo” dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 50
Dimissioni, impedimento, permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
1. Le dimissioni dalla carica di Sindaco devono essere presentate per iscritto mediante formale comunicazione diretta al Consiglio comunale da depositarsi presso l'ufficio del Segretario Generale, che ne dispone la tempestiva annotazione nel registro del protocollo generale del Comune e ne cura la trasmissione in copia al Prefetto, al Presidente del Consiglio e al Vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco possono essere presentate anche oralmente nel corso di una riunione della Giunta o del Consiglio comunale e, in tal caso, ne viene data annotazione nel verbale.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina di un Commissario.
4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.
Art. 51
Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107 commi 1-2 del d.lgs. 18 agosto, n. 267, nelle funzioni degli Organi di governo che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali, dando piena esecuzione al principio della separazione delle competenze.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali, che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale o il segretario;
o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
p) promuove, resiste alle liti, concilia e transige le medesime autorizzando, altresì, la resistenza in giudizio nominando il legale dell'Ente.
Art. 52
Attività e funzionamento della Giunta
1. L'attività della Giunta comunale é collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente, di quelle dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite con atto del Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.
5. Il Sindaco con proprio atto conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione di cui all'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il Vice Sindaco svolge, altresì, le funzioni del Sindaco nel caso previsto dal precedente art. 50, comma 4, del presente Statuto.
6. In relazione a programmi o progetti che coinvolgano le competenze di più Assessori, il Sindaco attribuisce la funzione di coordinamento all'Assessore con competenze prevalenti.
7. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
Art. 53
Adunanze e deliberazioni
1. La Giunta comunale é convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno, tenute presenti le proposte avanzate dai singoli Assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta é convocata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore anziano.
3. La convocazione della Giunta deve avvenire, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto da consegnarsi agli Assessori, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, almeno 24 ore prima della seduta.
4. La Giunta delibera validamente con la presenza della metà più uno degli Assessori ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
6. Le deliberazioni della Giunta sono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 41 dello Statuto.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla stessa partecipa il Segretario generale incaricato della redazione del processo verbale. Il Sindaco, tuttavia, può disporre che alle adunanze della Giunta, per l'esame di particolari argomenti, siano presenti, in funzione referente e/o consultiva, dirigenti e funzionari del Comune, nonché i Consiglieri non Assessori ai quali sono state assegnate attribuzioni, ai sensi dell' art. 60, 1° comma del presente Statuto.
8. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari questioni afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Società miste, Istituzioni e Commissioni.
9. Il processo verbale delle adunanze della Giunta è sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta, dall'Assessore anziano e dal Segretario generale.
Art. 54
Indennità
1. Competono al Sindaco ed agli Assessori le indennità mensili di funzione e di missione, nonché il rimborso delle spese forzose, nella misura prevista dalla legge.
2. Il Sindaco e gli Assessori, all'inizio del mandato, sono tenuti a rendere nota la propria situazione patrimoniale e reddituale. Di tale atto viene data idonea forma di pubblicità.
CAPO V
IL SINDACO
Art. 55
Funzioni
1. Il Sindaco é il capo dell'amministrazione comunale e ne ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza giuridica.
2. Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Art. 56
Competenze in qualità di Capo dell'amministrazione
1. Spetta al Sindaco:
a. entro il termine di novanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta Comunale, presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
b. nominare e revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al primo Consiglio utile. Spetta, altresì, al Sindaco sostituire entro dieci giorni gli Assessori dimissionari;
c. convocare e presiedere la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data dell'adunanza;
d. nominare, designare e revocare, secondo quanto previsto per legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, Società di capitali ed altri organismi;
e. chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio;
f. rappresentare il Comune in giudizio;
g. promuovere davanti all’Autorità Giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;
h. coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori;
i. sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
j. nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e definire gli incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
k. impartire al Segretario generale, al Direttore generale, se nominato, e ai Dirigenti le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell' orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
l. coordinare e riorganizzare, nell'ambito dei criteri eventualmente scelti dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici del settore della panificazione, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e modificarli in caso di inquinamento o emergenza;
m. informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
n. indire i "referendum" comunali;
o. nominare i messi notificatori;
p. autorizzare, altresì, i dipendenti a svolgere incarichi loro conferiti da amministrazioni pubbliche o organismi dipendenti o ai quali essi partecipano, quali, ad esempio, commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, semprechè non vi sia conflitto di interessi con il Comune e compatibilmente con le esigenze di servizio;
q. emettere i decreti di occupazione di urgenza e di esproprio, che la legge assegna genericamente alla competenza del Comune;
r. promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma, di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo ratifica del Consiglio comunale, nel caso previsto dal comma quinto dello stesso articolo;
s. esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
t. sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
u. provvedere all'osservanza dei regolamenti, d'intesa con gli Assessori preposti ai vari settori.
Art. 57
Attribuzioni in qualità di Ufficiale di Governo.
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti Commissariati di polizia;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria, secondo le rispettive competenze, può delegare l'esercizio delle funzioni indicate nel precedente comma primo, lettere a), b), c), ad un Consigliere comunale per l'esercizio delle stesse nelle circoscrizioni e nelle frazioni.
Art. 58
Potere di ordinanza
1. Il Sindaco può emanare ordinanze per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti e deliberazioni comunali e a leggi e regolamenti generali.
2. In forza del potere conferitogli quale Ufficiale di Governo, il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Con il regolamento di organizzazione, di cui all'art.108 dello Statuto, poteri di ordinanza attuativa possono essere attribuiti al Segretario Generale ed ai Dirigenti. Tali ordinanze vengono emanate nel rispetto delle direttive del Sindaco.
4. Le ordinanze aventi carattere generale devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, salvo pubblicazioni di durata diversa stabilite dalla legge o dai regolamenti. Esse, inoltre, devono essere portate a conoscenza del pubblico nelle forme ritenute più idonee.
5. Le ordinanze rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
Art. 59
Nomina e revoca dei rappresentanti del Comune
1. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali e altri organismi, di sua spettanza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, a norma dell'art. 32 dello Statuto.
2. Tutte le nomine di cui al precedente comma devono essere effettuate entro 45 giorni decorrenti dalla data dell'insediamento o da quella di esecutività della deliberazione consiliare contenente gli indirizzi, a norma dell' art. 32 del presente Statuto.
3. Almeno venti giorni prima di effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza, nell'ambito dei termini di cui al precedente comma, il Sindaco ne informa la Conferenza dei capigruppo, in modo che possa fargli pervenire eventuali proposte documentate almeno dieci giorni prima della scadenza di tali termini.
4. La revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali e altri organismi può essere disposta dal Sindaco, in ogni tempo, previa proposta motivata da sottoporre al parere della Conferenza dei capigruppo.
5. Lo scioglimento del Consiglio comunale, per scadenza ordinaria o anticipata, determina comunque la decadenza dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali e altri organismi, a far tempo dal 45° giorno dopo l'insediamento del nuovo Consiglio comunale, fatta salva la loro "prorogatio" nei limiti fissati dalle vigenti leggi.
6. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali ed altri organismi sono tenuti a presentare al termine di ogni esercizio finanziario al Sindaco e al Presidente del Consiglio, che ne curerà la trasmissione ai consiglieri comunali, una relazione che dia conto del proprio operato con riferimento agli atti di indirizzo ricevuti dal Comune.
Art. 60
Deleghe
1. Oltre alle deleghe previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o da altra normativa speciale, il Sindaco può attribuire speciali deleghe a singoli Assessori e a Consiglieri comunali nelle materie che non siano state già attribuite a norma dell'art.52 dello Statuto.
2. Il Sindaco può, altresì, delegare al Segretario generale, ai Dirigenti oppure a uno o più funzionari il rilascio di attestati e certificazioni che la legge gli affida nella sua veste di Ufficiale di Governo.
3. Tutte le deleghe devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale, alla Giunta ed alle Autorità previste dalla legge.
4. Il numero delle deleghe e la loro durata saranno disciplinate dal Regolamento comunale.
Art. 61
Giuramento e distintivo
1. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento davanti al Consiglio con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla.
Art. 62
Supplenza del Sindaco
1. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la sostituzione spetta al Vice Sindaco, in assenza o impedimento di questo, all’Assessore anziano.
2. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di Ufficiale di Governo.
TITOLO III
ISTITUTI DI P ARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE
CAPO I
PRINCIPI
Art. 63
Principi informatori dell'attività amministrativa
1. Il Comune di Francavilla informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli Organi di governo e i Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare i bisogni e le esigenze dei cittadini attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di collaborazione e di cooperazione con la Provincia e con altri Comuni.
CAPO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE-ASSOCIAZIONISMO E
VOLONTARIATO
Art. 64
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
Art. 65.
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune promuove la consulta delle associazioni del volontariato , dello sport , della cultura e delle attività produttive .
Art. 66
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata a richiesta e di eccedere ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione in merito alle iniziative dell’Ente nel settore in cui essa opera .
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.
Art. 67
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi, “se non in conformità alla normativa vigente”.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e/o inserite nell'apposito albo regionale. L’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dal Comune devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Art. 68
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi del Comune, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
CAPO III
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Art. 69
Consultazioni
1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 70
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 10 giorni.
Art. 71
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 500 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento
2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi 3 firmatari della proposta.
Art. 72
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
-statuto comunale;
-regolamento del consiglio comunale;
-il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
-piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
-designazione e nomine dei rappresentanti del Comune
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata
comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Nel regolamento comunale sul referendum vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. I1 Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. I1 mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Art. 73
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. II regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 74
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. “La pubblicazione avviene, ai sensi della Legge n. 69/2009 art. 32 mediante affissione on-line ed Albo Pretorio cartaceo situato nell’atrio del palazzo comunale”.
3. “L'affissione viene curata dal responsabile del servizio il quale certifica l’avvenuta pubblicazione”.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 75
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dalla data d’avvio.
CAPO IV
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 76
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 77
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Responsabile del procedimento che deve pronunciarsi in merito.
2. Il Responsabile del procedimento deve sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il Responsabile del procedimento deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 78
Procedimenti a impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio, il Responsabile del procedimento deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal Responsabile del procedimento che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 74 dello Statuto.
Art. 79
Accordi -Recessi- Controversie
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma degli articoli precedenti, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi, con le modalità previste dal regolamento, con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato;
5. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui si concluda accordo sulle ipotesi previste al comma 1, la relativa stipulazione è preceduta da una determinazione dell’organo comunale competente per l’adozione del provvedimento;
6. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi, di cui al presente articolo, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Art. 80
Limiti al diritto di partecipazione
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dallo Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile del procedimento e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.
CAPO VI
L'AZIONE POPOLARE
Art. 81
L'azione popolare
1. Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è sempre tenuta a verificare se sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge.
3. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare o di aderire all'azione medesima, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno promosso l'azione.
4. Nell'ipotesi in cui la Giunta non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere direttamente l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
5. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall' elettore.
TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 82
Strumenti associativi e di cooperazione
1. Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previsti dall’art. 30 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i seguenti strumenti:
a) la convenzione con altri Comuni e/o con la Provincia;
a) il consorzio tra Comuni e/o con la partecipazione della Provincia;
b) l’Unione dei Comuni;
a) l'accordo di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici.
Art. 83
Convenzioni
l. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche, in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
6. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.
Art 84
Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione istitutiva, unitamente allo statuto del Consorzio.
2. La convenzione deve prevedere, oltre ai fini e alla durata del Consorzio, l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione agli Enti consorziati degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 74 del presente Statuto.
3. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
4. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di amministrazione.
5. Lo Statuto fissa la durata in carica, i poteri e la competenza degli organi, la loro composizione, le modalità di elezione e di revoca, i requisiti e le condizioni di eleggibilità dei singoli componenti.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
8. Lo Statuto del Consorzio prevede un apposito organo di revisione economico - finanziaria, costituito con modalità analoghe a quelle stabilite dall'art. 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e forme di controllo economico della gestione.
9. I rappresentanti del Comune in seno al Consorzio sono tenuti a riferire, annualmente, con apposita relazione diretta al Consiglio comunale, sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del servizio pubblico, per la cui gestione è stata promossa la costituzione del Consorzio.
Art. 85
Unione di Comuni
1. Il Consiglio comunale può deliberare la propria partecipazione alle Unioni di Comuni, disciplinate dall'art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che sono Enti locali costituiti da due o più Comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare una pluralità di funzioni di loro competenza, approvando l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
2. Il Consiglio comunale con la delibera di cui al comma precedente dispone la devoluzione in favore dell'Unione degli introiti, di propria competenza, derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
Art. 86
Accordi di programma
1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso in cui l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico, che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.
TITOLO V
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON STATO, REGIONE E PROVINCIA
Art. 87
Rapporti con lo Stato
1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuitigli dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni delegate dallo Stato, che deve assicurare la copertura dei relativi oneri.
Art. 88
Rapporti e collaborazione con la Regione
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultino corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che deve assicurare la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, sociale, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.
Art. 89
Rapporti e collaborazione con la Provincia
1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia, che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, ambientale, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
TITOLO VI
I SERVIZI PUBBLICI
Art. 90
I servizi pubblici comunali
1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali di rilevanza economica e privi di rilevanza economica secondo la disciplina normativamente dettata e allo stato prevista rispettivamente dagli artt. 113 e seguenti del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. La gestione dei servizi pubblici è uniformata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità per la più adeguata realizzazione delle esigenze dei cittadini.
Art. 91
Le Aziende speciali
1. Il Comune può avvalersi, per la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, dell’Ente strumentale Azienda speciale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, secondo la disciplina normativamente dettata, allo stato, dall’articolo 114 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, approvato dal Consiglio Comunale, sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale e con le modalità stabilite dall'art. 59 del presente Statuto. Non possono essere nominati alle cariche predette i Revisori dei conti e coloro che ricoprono nel Comune la carica di consigliere comunale. Sono, inoltre, esclusi dalle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali. Non possono, altresì, essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. I soggetti da nominare devono essere scelti tra i cittadini che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione dell'Azienda e il Consiglio comunale ne determina la finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
7. Lo statuto delle Aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio.
Art. 92
Le Istituzioni
1. Per l'esercizio di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica il Consiglio comunale può costituire “Istituzioni”, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale e con le modalità stabilite dall'art. 59 del presente Statuto.
4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale della stessa, con la conseguente responsabilità. E’ nominato in seguito a pubblico concorso o delegando alle funzioni un funzionario comunale inquadrato nella categoria D.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
8. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, che ne approva il regolamento di gestione.
TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
CAPO I
UFFICI E PERSONALE
Art. 93
Principi e criteri direttivi
1. All'ordinamento degli uffici e del personale del Comune, oltre alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di organizzazione, si applicano le norme contenute nel D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle contenute nelle leggi in materia di organizzazione lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Art. 94
Principi strutturali e organizzativi
1. L'Amministrazione del Comune di Francavilla Fontana si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro impostata per progetti, obiettivi programmi;
b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro, nonché del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale e operativa dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
e) l'organizzazione degli uffici secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con criteri di funzionalità, economicità di gestione e fliessibilità della struttura;
f) l'azione degli uffici e dei servizi mirata all'individuazione delle esigenze dei cittadini con costante adeguamento della propria attività e dei servizi offerti e con puntuale verifica della rispondenza ai bisogni e della loro economicità.
Art. 95
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune di Francavilla Fontana con apposito regolamento, nel rispetto dei principi fissati negli articoli precedenti, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il loro concreto conseguimento, al Direttore, o in sua assenza al Segretario generale, ed ai Dirigenti e Responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e assicurare lo svolgimento della gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e di responsabilità.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di adeguarsi costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi fissati dalla Giunta, anche su proposta della conferenza dei Dirigenti.
4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dal Regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
5. L'organizzazione strutturale del Comune deve prevedere l'apertura all'acquisizione di apporti specialistici esterni e deve rispondere ad una logica unitaria delle attività programmate.
6. L'Amministrazione comunale assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari, ed assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica, garantendo pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
7. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
8. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
Art. 96
Il Segretario Generale
1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare, dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. Il Segretario Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività. Il Segretario, inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui il Comune non abbia o siano assenti i Responsabili dei servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
3. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato dai contratti collettivi, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
4. La nomina, la revoca, la collocazione in posizione di disponibilità e in mobilità del Segretario generale sono disciplinate dalla legge.
Art. 97
Il Vice Segretario Generale
1. Il Sindaco può conferire l'incarico di Vice Segretario generale ad un Dirigente amministrativo in servizio di ruolo per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario generale e per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.
2. L'incarico è conferito per un periodo di tre anni rinnovabile.
3. Al Vice Segretario generale spettano, oltre ai compiti di cui al comma precedente, quelli di direzione e titolarità di una struttura della massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffci, ed attinenti alle funzioni amministrativo-istituzionali degli Organi collegiali e degli affari generali.
Art. 98
La Dirigenza
1. Spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi del Comune secondo le norme e i criteri dettati dal Regolamento.
2. I Dirigenti organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti; studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico - amministrativa, economico - sociale e tecnico - scientifica attinenti alle materie di competenza; elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari.
3. A ciascun dirigente è attribuito, in relazione alle posizioni organizzative dell'Ente, uno degli incarichi di funzione dirigenziale, così come disciplinati dal contratto di tempo in tempo vigente e relativo all'autonoma area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale. La Giunta comunale determinerà il valore in termini economici e, quindi, la misura dell'indennità di posizione da riconoscere a ciascun Dirigente in relazione alla funzione allo stesso conferita e nel rispetto dei limiti stabiliti dal contratto nazionale di lavoro. Sempre la Giunta comunale definirà idonei sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati della gestione avvalendosi degli organi di controllo interno, e dei nuclei di valutazione previsti dalle leggi sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Art. 99
Funzioni dei Dirigenti
1. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli Organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario.
2. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dagli Organi di governo, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti del Comune:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso. La presidenza delle commissioni di concorso a posti di Dirigente sono attribuite al Segretario generale;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, di concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;
h) tutte le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle riservate alla competenza del Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo;
i) le attestazione, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
l) ogni altro atto attribuito ai Dirigenti dallo Statuto, dai regolamenti o, in base a questi, delegato dal Sindaco.
3. Competono, altresì, ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) l'elaborazione, d'intesa con l'Amministrazione, di programmi e proposte di provvedimenti concernenti le attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune;
b) la responsabilità della gestione finanziaria (nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità), tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno, non riservati dalle norme legislative, statutarie e regolamentari alla competenza degli organi istituzionali dell'Ente;
c) la responsabilità dell'attività svolta dai servizi e dagli uffici, alla cui direzione sono preposti, e della realizzazione dei programmi e dei progetti definiti e stabiliti d'intesa con gli Organi elettivi del Comune;
d) la responsabilità delle decisioni organizzative e di gestione del personale loro affidato, l'esercizio dei poteri di gestione tecnica ed amministrativa delle strutture operative, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo all'interno delle predette strutture di propria competenza;
e) l'esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, mediante anche la verifica periodica sia dei carichi di lavoro e della produttività riferiti ad ogni singolo dipendente, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di categoria aziendali, sia della presenza in servizio di ogni singolo dipendente; l'adozione degli atti ritenuti necessari nei confronti del personale, ivi compresi quelli conseguenti alla verifica di insufficiente rendimento, di eventuali situazioni di esubero, nonché di mancato rispetto dell'orario di lavoro e dei doveri d'ufficio;
f) l'individuazione, in base alle norme vigenti, dei responsabili dei procedimenti amministrativi e/o tecnici facenti capo ai servizi e/o uffici di competenza, nonché la verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche su richiesta di terzi interessati;
g) la facoltà di adibire, per constatate esigenze di funzionalità dei servizi, le unità lavorative, ivi preposte, allo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi e dei risultati di lavoro, ossia ai compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero occasionalmente, ove possibile con criteri di rotazione, a compiti o mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelli inerenti la qualifica funzionale posseduta, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico;
h) la valutazione, agli effetti della determinazione dei trattamenti economici accessori, dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente ai fini della produttività e del rendimento dei servizi, nonché dello svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose per la salute o di quant'altro possa determinare il diritto alla corresponsione del salario accessorio, nell'ambito dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva a livello decentrato;
i) la responsabilità della elaborazione delle proposte di provvedimenti relativi alla attribuzione dei trattamenti economici accessori in favore del personale addetto ai servizi e/o uffici di competenza, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 100
Responsabilità dei Dirigenti
1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo - contabile per tutti gli impiegati civili dello Stato, i Dirigenti, nell' ambito delle rispettive competenze, sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni sottoposte al Consiglio comunale ed alla Giunta.
2. Essi sono, altresì, responsabili direttamente della regolarità tecnica, contabile, amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici e delle attività cui sono preposti.
3. Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi formulati dagli organi competenti e regolarmente finanziati in termini di giuridica concretezza economica, nonché del rispetto dei termini degli adempimenti procedimentali.
4. I risultati negativi eventualmente rilevati sulla organizzazione del lavoro e nella attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili sia ai fini dell'incarico di direzione delle aree funzionali, sia per l' avvio di formali contestazioni degli addebiti e dei consequenziali provvedimenti.
Art. 101
Conferimento di incarichi dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
Art. 102
Incarichi a contratti
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restanti i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno 1 unità.
3. Il trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi e decentrati può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da una indennità aggiuntiva ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
4. Il contratto di cui ai commi precedenti non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
Art. 104
La Conferenza dei Dirigenti
1. E' istituita la Conferenza dei Dirigenti.
2. La Conferenza dei Dirigenti è presieduta e convocata dal Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi, dal Segretario Generale, per quanto di competenza, ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dell'Ente.
3. La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni della organizzazione del lavoro.
Art. 105
Ufficio di indirizzo e di controllo di staff
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti dai dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 242 e 243 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 106
Attività lavorativa esterna
1. Il dipendente comunale con qualifica non dirigenziale e con rapporto di lavoro a tempo parziale o che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può esercitare altra attività lavorativa autonoma o subordinata.
2. L'Amministrazione comunale può negare, entro 60 giorni dalla richiesta, la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto d'interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente.
3. L'Amministrazione comunale, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi.
4. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale non può comunque essere concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con una Amministrazione pubblica.
5. Il dipendente comunale con rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Amministrazione comunale l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.
6. Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, al personale comunale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo.
Il Sindaco, comunque, può autorizzare il personale dipendente a svolgere incarichi ad esso conferiti da pubbliche amministrazioni o organismi da esse dipendenti o ai quali esse partecipano, quali, ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza ed altri, sempreché non vi sia conflitto di interessi con il Comune e compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta di autorizzazione inoltrata, a tale scopo, dal dipendente si intende accolta ove, entro trenta giorni dalla presentazione, non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.
Art. 107
Controllo interno
1. Il Comune istituisce ed attua il controllo interno previsti dall’art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1 comma 2 del d.lgs. 286/99.
2. Spetta al regolamento degli uffici e dei servizi ed a quello di contabilità, ognuno per la propria competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno
ART. 108
Responsabilità verso il comune
1. I dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale la denuncia è fatta a cura del sindaco.
ART. 109
Responsabilità verso terzi
1. Il Segretario, i Dirigenti e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale del Segretario, del Dirigente o del dipendente, che abbiano violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento il dipendente sia obbligato per legge o per regolamento.
ART. 110
Responsabilità degli agenti contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA’
Art. 111
Ordinamento finanziario e contabile
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi contabili fissati nella legislazione di cui al comma precedente con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità francavillese, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
4. Il Comune di Francavilla Fontana, in conformità ai principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adotta lo statuto del contribuente che sarà redatto e costituirà parte integrante del regolamento di contabilità dell'Ente.
ART. 112
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono. destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 113
Beni comunali
1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civili sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.
Art. 114
Gestione e conservazione del patrimonio
1. La Giunta sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza e l'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità é attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, di propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
Art. 115
La programmazione di bilancio
1. La programmazione dell'attività del Comune é correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisite per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti é effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta, la quale esamina e valuta previamente con la Commissione consiliare competente i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione, la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, é deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine del 31 dicembre o entro il termine eventualmente successivo fissato con apposito decreto del Ministro dell'Interno, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica con la maggioranza assoluta dei voti.
Art. 116
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti
1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che é riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed é suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento inclusi nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma é soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.
Art. 117
Le risorse per la gestione corrente
1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.
3. La Giunta assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
Art. 118
Le risorse per gli investimenti
1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune, che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito é effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui al precedente comma.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico o per esigenze di natura sociale.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore e sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 119
Revisori dei conti
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri scelti:
a) uno tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili, il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell' Albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell' Albo dei ragionieri.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.
4. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
6. I compiti e le attribuzioni del Collegio dei Revisori sono specificati nel regolamento comunale di contabilità.
Art. 120
Il rendiconto della gestione
1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito alla efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo é deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, in seduta pubblica, a maggioranza di voti.
Art. 121
Contratti
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. La stipulazione dei contratti compete al Dirigente del settore interessato, mentre la rogazione dei contratti compete al Segretario Generale.
Art. 122
Servizio di Tesoreria e di riscossione delle entrate
1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un Istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune, previo esperimento di apposita gara, con i criteri e le modalità previsti dalle norme vigenti in materia.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima decennale.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili, secondo le disposizioni stabile dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie, il Comune provvede a mezzo di concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l’interesse dell’Ente, la forma di riscossione nell’ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. II regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportino maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 123
Adeguamento dell'ordinamento comunale alla legislazione sopravvenuta
1. Spetta al Consiglio comunale deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità europea, adeguando e adottando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267, e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello Statuto stesso.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti del Comune devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.
Art. 124
Fonti di interpretazione e di applicazione delle leggi e dei regolamenti
1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e al Segretario Generale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.
2. Nell'ambito delle proprie funzioni, compete al Segretario Generale e al Direttore Generale emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, tali atti possono essere emanati dai Dirigenti responsabili dei servizi.
Art. 125
Regolamento dei conflitti di competenza
1. I conflitti di competenza, positivi e negativi, sia reali che virtuali, sorti tra Dirigenti responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del Segretario Generale.
2. Ove il conflitto riguardi anche il Segretario Generale, esso viene risolto dalla Giunta.
3. Spetta al Consiglio comunale, anche avvalendosi della Conferenza dei capigruppo, la risoluzione dei conflitti di competenza tra organi elettivi e burocratici. I conflitti di competenza tra Sindaco e Assessori o tra Assessori sono risolti dalla Giunta.
4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione, sentite tutte le parti coinvolte.
Art. 126
Norme finali
1. I regolamenti comunali vigenti devono essere adeguati alle norme del nuovo Statuto entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Trascorso inutilmente il termine predetto, cessano di avere vigore le norme dei regolamenti comunali incompatibili con il nuovo Statuto.
Art. 127
Norma transitoria
1. La attuale composizione dell’Ufficio di Presidenza rimane disciplinata dalle previgenti norme statutarie in materia fino all’insediamento della prossima consiliatura
Art. 128
Entrata in vigore
1. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso all'Albo Pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
3. La Giunta promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
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